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- Categoria: Donne e Politica
- Pubblicato: 29 Novembre 2017
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Milano, 29 Novembre 2017
AUDIZIONE IN REGIONE LOMBARDIA richiesta da DonneinQuota e Rete per la Parità
Ringraziamo per la possibilità che ci è stata data di portare un nostro contributo in questa fase di elaborazione delle modifiche alla legge elettorale della Reg. Lombardia.
Abbiamo richiesto questa audizione al fine di sollecitare la ripresa della discussione relativa ai progetti di legge relativi alle modifiche alla Legge regionale n. 17 del 31.10.2012, che sappiamo essere depositati in Commissione Affari Istituzionali (n. 13/2013 e 319/2016).
In particolare ci riferiamo alle norme di garanzia di genere da introdurre in tutte le leggi elettorali regionali, tema che è stato oggetto di due incontri con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome da parte dell’Accordo di Azione Comune per la Democrazia Paritaria, che riunisce oltre cinquanta Associazioni, Reti e Gruppi di donne e il cui scopo è la promozione della presenza delle donne nelle Istituzioni.
Le nostre due associazioni, facenti parte dell’Accordo, si occupano di salvaguardare i diritti delle donne e sono promotrici di alcuni ricorsi contro il mancato rispetto delle norme di garanzie di genere.
Com’è noto, la legge n. 20 del 2016 ha modificato l’art.4 della legge n.165 del 2004, dettando norme di carattere generale per il riequilibrio della rappresentanza in materia elettorale e dispone, in particolare, che, qualora la legge elettorale regionale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati dovranno essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale e “sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima”. Nel caso, invece, in alcune Regioni siano “previste liste senza espressione di preferenze”, la legge elettorale dispone l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60%del totale. Stessa cosa nei casi in cui sono previsti collegi uninominali: la legge elettorale dovrà disporre l’equilibrio tra uomini e donne in modo tale che i candidati di un sesso non superino il 60%.
Ciò non soltanto al fine di promuovere l’attuazione del dettato costituzionale dell’art. 51, che prevede condizioni di eguaglianza fra i generi e appositi provvedimenti della Repubblica per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, ma anche per la tutela dell’unità giuridica in materia di legislazione elettorale, che ora vede sostanziali differenze fra le varie normative regionali.
Se è vero, infatti, che le Regioni e le Province Autonome godono di ampia autonomia nella elaborazione delle leggi che regolano la elezione del Presidente della Giunta e dei
Consiglieri regionali, è vero altresì che, ai sensi dell’art. 122 Cost. 2° comma, tale autonomia va contenuta nei limiti dei principi fondamentali, fra cui rientra, quale interesse essenziale del sistema costituzionale consacrato nell’art. 51 Cost., anche la promozione, attraverso misure idonee, della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, parità oggi ancora molto lontana.
Ultimamente Lazio e Sardegna si sono aggiunte alle Regioni con la doppia preferenza di genere. Noi ci auguriamo che la Regione Lombardia faccia altrettanto.
DonneinQuota e Regione Lombardia
Per quanto riguarda DonneinQuota, l’attenzione a ciò che succede in Regione Lombardia ha una lunga storia. Nel 2007 e 2008 abbiamo seguito i lavori sul nuovo Statuto per far inserire al suo interno delle clausole che riguardassero la democrazia paritaria.
L'articolo 11 dello Statuto, poi approvato nel 2008, recita infatti, al primo comma: "la Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica".
E’ un articolo che deve la sua approvazione al lavoro di squadra di donne delle associazioni, di consigliere regionali e di esperte, come Marilisa D’Amico.
Successivamente, grazie alla collaborazione tra le associazioni DQ e Art. 51, abbiamo vinto il ricorso al Tar contro la Giunta Formigoni, composta da 15 assessori uomini e una sola donna, in spregio allo statuto appena approvato.
Di conseguenza il nuovo Presidente, Roberto Maroni, ha composto una Giunta paritetica e attualmente ci sono 6 donne su 14 assessori.
Passiamo ora a commentare le due pdl presentate all’esame del Consiglio.
La prima proposta, presentata dalla Vice Presidente del Consiglio di Regione Lombardia e da altre consigliere e consiglieri, risale all’aprile del 2013 e propone l’introduzione della doppia preferenza di genere prima ancora della legge nazionale 20/2016. Nella relazione richiama non solo il quadro più ampio che ha portato già in molte regioni all’introduzione della doppia preferenza di genere ma anche le singole leggi approvate a quella data.
La seconda proposta, presentata dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia, introduce norme più dettagliate che riguardano le modalità di composizione delle liste provinciali e altre modifiche necessarie a livello tecnico.
In ambedue non sono presenti disposizioni sulla cosiddetta par condicio di genere, introdotta la prima volta per le elezioni della Regione Campania – legge 4/2009.
Questo richiamo è stato recentemente inserito nella legge della Regione Sardegna e potrebbe essere un ulteriore arricchimento della nuova legge lombarda.
Non si tratta di una questione ormai superata in quanto, se è pur vero che la legge nazionale 215/2012 ha modificato la legge nazionale 28/2000 introducendo la par condicio di genere, il richiamo nella legge elettorale regionale ha un grande significato politico e chiama in causa direttamente i soggetti politici.
Purtroppo la par condicio di genere è ancora poco conosciuta e non pienamente applicata dai mezzi di informazione, come le nostre associazioni hanno avuto modo di evidenziare anche il 21 novembre scorso durante l’audizione presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, riguardante il nuovo Contratto di Servizio 2018-2022.
La chiamata in causa diretta dei soggetti politici potrebbe portare a ricadute positive nelle campagne elettorali a sostegno dell’equilibrio di genere. In allegato Scheda tecnica
Scheda tecnica
Storia della doppia preferenza
Riteniamo utile, per dare forza all’esigenza, ormai non più rinviabile, di introdurre la doppia preferenza di genere anche in Lombardia, riepilogare la situazione attuale e le varie vicende riguardanti le norme di garanzia di genere nelle leggi elettorali delle varie regioni.
La presenza femminile nelle assemblee regionali italiane si attesta in media intorno al 17,7% e risulta dunque molto distante dalla media registrata a livello UE-28, pari al 33% (novembre 2016).
Più alto il dato nelle giunte regionali, dove le donne sono il 35% (in linea con la media UE, pari al 36% a novembre 2016). Solo due donne (su 20 regioni) rivestono la carica di Presidente (in Umbria e in Friuli Venezia Giulia).
Dall'analisi dei meccanismi elettorali nelle regioni a statuto ordinario, in cui sono adottati sistemi elettorali che prevedono l'espressione di preferenze, emerge che le quote di lista da sole non sembrano incidere in maniera rilevante sulla presenza femminile nelle assemblee elettive, mentre la 'doppia preferenza di genere' determina un effetto positivo: le due regioni con la presenza femminile più alta sono tra quelle che adottano la doppia preferenza di genere (Emilia-Romagna e Toscana).
Non sembra un caso poi che l'unica regione nel cui consiglio non siedono donne, la Basilicata, non preveda alcun meccanismo per incentivare la rappresentanza di genere e che una delle due regioni nel cui consiglio siede una sola donna, la Calabria, preveda una misura di incentivo molto blanda (presenza di entrambi i sessi nelle liste).
Esistono comunque delle eccezioni: in Piemonte la presenza femminile è relativamente alta (26%), pur in assenza di meccanismi di incentivazione, mentre in Umbria tale presenza è piuttosto bassa (15%), nonostante l'adozione della doppia preferenza di genere. In quest’ultimo caso probabilmente ha influito che ci fosse come candidata presidente la presidente uscente, poi rieletta.
Un altro dato rilevante è che la rappresentanza femminile è in generale maggiore nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud; questo dato molto probabilmente è dovuto a fattori di ordine culturale e sociale. Fa però eccezione la Campania, unica regione del Sud e prima tra le regioni a prevedere la doppia preferenza di genere: qui la presenza di donne si attesta al 22%. Questo dato sembra dimostrare come specifici strumenti elettorali possano promuovere il superamento del gap tra i generi che sussiste a livello economico e sociale.
Com’è noto, la Lombardia è una delle Regioni i cui elettori andranno alle urne nel 2018, sia pure in periodi diversi, se si rispetteranno le scadenze naturali.
Le elezioni regionali del 2018 dovrebbero avvenire a febbraio per Lombardia, Lazio e Molise, a primavera per Valle d’Aosta e Friuli V-G e in autunno per Trentino- Alto Adige e Basilicata.
Tra queste hanno la doppia preferenza di genere Lazio e Molise
Nel Lazio la doppia preferenza di genere è stata introdotta solo recentemente, con la legge 10 del 3 novembre scorso, approvata all’unanimità, pubblicata nel BUR il 07/11/2017, scompare il listino ed è introdotta la doppia preferenza di genere all’unanimità.
Da tenere presente che, ancora più recentemente, dopo 14 anni di battaglie, anche la Sardegna (dove il Consiglio regionale scadrà nel 2019), ha norme di garanzia di genere nella nuova legge elettorale, ancora non pubblicata.
La Basilicata, come abbiamo prima evidenziato, non ha nessuna norma di garanzia di genere e nessuna donna nel Consiglio uscente.
La questione è ancora aperta in Trentino, Alto Adige, in cui è drammatica la sotto rappresentanza delle donne che nel Consiglio provinciale trentino sono 6 su 35 e dal 1948 ad oggi sono state appena 26 su 535. Sono ancora in atto pressioni per un ultimo tentativo, dopo l’ultima bocciatura della doppia preferenza di genere del maggio scorso.
I precedenti
Nel 2009 la Campania ha approvato la prima legge regionale, passata anche al vaglio della Corte costituzionale, che introduce la doppia preferenza di genere e dispone in merito alla par condicio di genere.
http://www.altalex.com/documents/news/2010/02/23/legge-elettorale-campana-legittima-la-preferenza-di-genere
Nel 2012 la Legge nazionale legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto la doppia preferenza di genere (e la cosiddetta quota di lista-massimo due terzi per ogni genere) per le elezioni dei consigli comunali, con notevoli ricadute positive sulla composizione dei consigli. La stessa legge ha anche modificato la legge nazionale sulla par condicio, ma non ha considerato la legge quadro sulle elezioni regionali..
Per l’elezione dei consigli comunali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania, prevede una duplice misura:
• la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista;
• l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Con la stessa legge, a modifica e integrazione della legge n. 28/2000 sulla par condicio, viene sancito il principio secondo cui i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
2-bis Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini)).
Si è dovuto attendere il 2016 per arrivare alla legge 20/2016 (la cosiddetta Legge Maturani) che ha stabilito i criteri ai quali devono attenersi le leggi regionali sulle norme di garanzia di genere.
Note sulla par condicio
La legge 28 del 2000, che regolamenta la “par condicio” sui media tra i soggetti politici che si presentano alle elezioni, è stata modificata dall’articolo 4 della legge 215 del 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini»
A complemento di questo criterio generale le leggi regionali di Campania e Sardegna prevedono norme per la Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica e più precisamente:
- La Regione Campania che: “In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio."
La Regione Sardegna dispone con l’art. 3 della nuova legge : “Integrazioni alla legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica)
- Dopo l'articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è aggiunto il seguente: "Art. 9 bis (Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica) 1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.".
- Si tratta di disposizioni che completano e chiamano in causa più direttamente le forze politiche. Sarebbe importante introdurla nella legge elettorale della Lombardia.
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