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- Categoria: Violenza
- Pubblicato: 04 Marzo 2019
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Qui il link al video della conferenza stampa del 05 Marzo 2019 - DonnexDiritti
Link all’ARTICOLO di Luisa Betti – DonnexDiritti dd. 07 marzo 2019
Per la Consulta la legge Merlin non si tocca. Violenza nella prostituzione spiegata da chi l’ha vista
COMUNICATI STAMPA DEL 06 MARZO 2019
COMUNICATO – CORTE COSTITUZIONALE
LA PROSTITUZIONE AL TEMPO DELLE ESCORT: LA CONSULTA “SALVA” LA LEGGE MERLIN
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d’appello di Bari e discusse nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2019. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin, sono state dichiarate non fondate. Le questioni erano state sollevate con specifico riferimento all’attività di prostituzione liberamente e consapevolmente esercitata dalle cosiddette escort. I giudici baresi sostenevano, in particolare, che la prostituzione è un’espressione della libertà sessuale tutelata dalla Costituzione e che, pertanto, punire chi svolge un’attività di intermediazione tra prostituta e cliente o di favoreggiamento della prostituzione equivarebbe a compromettere l’esercizio tanto della libertà sessuale quanto della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico. La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasta con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale.
COMUNICATO - RETE PER LA PARITA' - 06 Marzo 2019
PROSTITUZIONE, RETE PER LA PARITA’: “LA LEGGE MERLIN E’ ANCORA UN BALUARDO”
“Un’importante vittoria per le donne e per la dignità della persona. Siamo davvero soddisfatte che la Consulta abbia dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento puniti dalla legge Merlin”. E’ quanto dichiara Rosa Oliva de Conciliis, presidente dell’ Associazione ‘Rete per la Parità’ sulla decisione della Consulta arrivata oggi relativamente alla legge 75 del 1958.
“La legge Merlin – aggiunge – è un baluardo sul piano giuridico e la sentenza della Consulta lo conferma. Dunque non solo non è superata – come hanno sostenuto gli avvocati di chi è stato condannato dal Tribunale di Bari per i reati di favoreggiamento e induzione nei confronti di ben ventisei donne – ma va mantenuta integra. Non si può lucrare sulla prostituzione come avveniva in Italia fino al 1958, prima che entrasse in vigore la legge. La prostituzione è un’attività che la legge Merlin consente sia esercitata senza terze persone che ne traggano vantaggi. Inoltre non è un lavoro. E, comunque, nessuna attività economica in base all’articolo 41 della Costituzione può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana”.
“La Rete per la Parità - conclude Rosa Oliva de Conciliis - insieme alle associazioni DonneinQuota, Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef Italia, Salute Donna Napoli, UDI(Unione Donne in Italia)Napoli, Resistenza femminista, Iroko onlus continuerà la battaglia in difesa dei diritti delle donne e della legge Merlin che è sotto attacco. Continueremo anche a seguire con attenzione il processo presso la Corte di Appello di Bari. La linea tentata dagli avvocati difensori degli imputati alla fine si è rivelata un autogoal anche per chi voleva riaprire le cause chiuse e immaginava che eliminando due reati dalla legge Merlin si potesse farlo senza che fosse necessario approvare la legge voluta dalla Lega ”.
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ARTICOLO di Luisa Betti – DonnexDiritti dd. 05.03.2019
UDIENZA PUBBLICA 5 MARZO 2019
LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE E PROSTITUZIONE - RECLUTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione "volontariamente e consapevolmente esercitata" – Denunciata configurazione come illecito penale; Favoreggiamento della prostituzione - Denunciata indeterminatezza della fattispecie penale.
(R.O. 71/2018)
La Corte d’appello di Bari solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, primo comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) “nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata”. Il giudice rimettente muove dall’assunto che il fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort rappresenterebbe una novità che imporrebbe un nuovo vaglio di legittimità costituzionale della c.d. “legge Merlin”, concepita in un’epoca storica nella quale il suddetto fenomeno non era conosciuto, né conoscibile. La censura principale evidenziata dal rimettente è relativa al principio della libertà di autodeterminazione sessuale, qualificabile come diritto inviolabile della persona umana, la quale potrebbe esprimersi anche nella scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo. Le disposizioni censurate violerebbero, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, potendo la libera autodeterminazione sessuale, osserva il rimettente, essere considerata anche come una forma di estrinsecazione dell’iniziativa economica privata. Gli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione sono infine evocati per contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, in quanto, nei casi in questione, le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione non arrecherebbero offesa al bene giuridico tutelato, costituito appunto dall’autodeterminazione sessuale, che, nella prospettazione del rimettente, sarebbe, tra l’altro, facilitato dall’apporto dei terzi. Ulteriore specifica questione viene sollevata dal giudice rimettente con riferimento alla fattispecie di favoreggiamento della prostituzione. La previsione dell’articolo 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958 “nella parte in cui configura come illecito penale […] il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata” violerebbe l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della norma incriminatrice. Il rimettente stigmatizza la genericità della formula descrittiva del fatto incriminato, ritenendo necessaria la determinazione delle condotte penalmente rilevanti in rapporto alla loro concreta idoneità di offendere l’interesse protetto.
Norma censurata
L. 20 febbraio 1958, n. 75
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
3. Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
(omissis)
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
(omissis)
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano»
04 Marzo 2019
Rete per la Parità, insieme con DonneinQuota, Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Italia, Salute Donna, UDI - Unione Donne in Italia Napoli, Resistenza Femminista, Iroko
Invita a partecipare alla Conferenza Stampa
Per informare sugli esiti dell'udienza prevista nella mattinata presso la Corte Costituzionale
Ingresso Libero
Martedì 5 Marzo alle ore 12:30
Federazione Nazionale della Stampa | Primo Piano
Corso Vittorio Emanuele II, 349 - Roma
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